Un credito di imposta fino al 50% viene concesso, dal Ministero dello Sviluppo Economico, a tutte le Pmi che attueranno attività di formazione, finalizzate all’acquisizione e al consolidamento delle competenze in ambito tecnologico, promuovendo così avanzamento digitale e stimolando la trasformazione tecnologica.
Il Bando del Ministero dello Sviluppo Economico è una delle misure di agevolazione previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, per sostenere il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, stimolando gli investimenti dedicati alla formazione del personale dipendente.
Gli investimenti decorrono dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 ed è in fase di preparazione il Decreto che estenderà la misura anche per l’anno 2021
Chi sono i soggetti beneficiari, aventi diritto al credito?
Tutte le imprese residenti nel territorio italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
Ai sensi del decreto 4 maggio 2018, danno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:
Come si ottiene il credito?
Il credito d’imposta si utilizza in compensazione, presentando all’Agenzia delle Entrate i modelli F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alle attività formative vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili ed anche nei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.
Sussiste l’obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte
Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. E’ in fase di preparazione il Decreto che estenderà la misura anche per le attività di formazione da svolgere per l’anno 2021
A quanto ammonta il contributo?
Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale* riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (rif. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17/10/17).
Sono ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente ordinariamente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
*Per costo aziendale si intende la retribuzione dei dipendenti al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo di imposta agevolabile nonché delle eventuali di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede
Quali gli obblighi previsti?
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società iscritta nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del DL 27/01/10 n.39.
E’ possibile cumulare il credito con altri aiuti o agevolazioni?
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento europeo 651/2014 (aiuti alla formazione)
Vuoi saperne di più?
Contatta la Sede Direzionale di Credici visitando la pagina www.crediciapl.it o chiama il nr. 06.164.162.985
Fonti https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione